Art. 1.
(Oggetto).

      1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori il cui sviluppo eco-compatibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali.
      2. Lo sviluppo eco-compatibile della montagna è perseguito, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che promuove, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane.
      3. Nelle diverse sedi comunitarie lo Stato si fa promotore di azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi della concorrenza, e il rafforzamento della loro coesione, sotto il profilo economico, sociale e territoriale, con le altre realtà territoriali europee.